Art. 6.
(Azioni disciplinari).

      1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo è promossa dal presidente del competente collegio professionale, previa comunicazione scritta all'interessato. Il procedimento è disciplinato dal regolamento interno, di cui il Consiglio nazionale dell'Ordine deve dotarsi entro un mese dalla data della sua costituzione. Il procedimento deve in ogni caso prevedere l'audizione dell'interessato.
      2. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine possono essere impugnate dagli interessati entro un mese dalla data di notificazione del provvedimento con ricorso presso il tribunale competente per territorio.
      3. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione dall'Albo, la reiscrizione può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno tre anni.
      4. Sulla domanda di reiscrizione di cui al comma 3 decide il Consiglio nazionale dell'Ordine, su parere del competente collegio professionale e sentito l'interessato.